Pubblicate le specifiche tecniche previste dal 3° comma dell’art.16-undecies del D.L. 179/2012

Ministero della GiustiziaIn data odierna (8 gennaio 2016) sono state pubblicate le specifiche tecniche in riferimento alle modalità dell'attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212.

Così come previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015 (Provvedimento del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia – GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016)  le specifiche tecniche entrano in vigore il 9 gennaio 2016.

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2015 

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (15A09812) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016)

IL DIRETTORE GENERALE
dei sistemi informativi automatizzati 

OMISSIS1

Adotta 
il seguente provvedimento: 

Art. 1 

  Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i  sistemi informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto  del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono  apportate le seguenti modificazioni:

  1.   All'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti: «cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una opportuna funzione di hash. dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».
  2.   All'art. 14 è aggiunto il seguente comma: «11. La busta telematica è conservata nel sistema documentale di cui all'art. 11 comma 2.».
  3.   Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente articolo:
    «Art. 19-ter (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato).
    – 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
    – 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
    – 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
    – 4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
    – 5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
    L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.
    – 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a piu' documenti informatici.». 

 

Art. 2

Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Roma, 28 dicembre 2015 Il direttore generale: Liccardo

Link Utili:

 

 

NOTE 

(1) OMISSIS Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  recante  «misure urgenti in materia fallimentare, civile e  processuale  civile  e  di organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o.n. 50);   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita del paese»   convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;   Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n.  132,  recante  «Misure urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la definizione  dell'arretrato in materia di processo civile  convertito» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162;    Vista la legge 21  gennaio  1994,  n.  53,  recante,  «Facoltà  di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»; Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  recante «Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalità   del   sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22 febbraio 2010 n. 24;  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;    Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del  responsabile  per  i sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1  del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;   Rilevata la necessità di integrare le specifiche tecniche  di  cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione  a  quanto  disposto dal comma 3 dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre  2012, n. 179;
  Acquisiti i pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali; 

 

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