E’ stato diffuso oggi, giovedì 4 agosto 2016, il testo della “Proposta di parere del relatore allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307)” [1].
Il parere è stato redatto all’esito di un’intensa attività di consultazione fortemente voluta proprio dal relatore on. Coppola, alla quale sono stati chiamati a partecipare anche il Consiglio Nazionale Forense ed il Gruppo di Lavoro della FIIF.
E’ quindi con grande soddisfazione che abbiamo potuto rilevare come i suggerimenti e le richieste di modifica o di integrazione proposti – soprattutto quelli che avevamo indicato come irrinunciabili – abbiano trovato accoglimento pressoché completo.
Non possiamo quindi che esprimere il nostro plauso per un metodo di lavoro innovativo (la consultazione on-line, la successiva audizione con la condivisione delle opinioni), che ha dato i suoi frutti e che a nostro parere indica la giusta strada da seguire nella redazione di provvedimenti di importanza strategica per la vita di tutti noi.
L’intenzione dichiarata del relatore è quella di giungere con la massima celerità all’approvazione del provvedimento. E non possiamo che essere d’accordo: è tempo che il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione venga portato a compimento con norme al passo con i tempi ed armoniche rispetto a quelle europee.
Rimane però un piccolo – o forse neppure troppo piccolo – scoglio da superare: che ne sarà della prossima scadenza del 12 agosto, termine ultimo entro il quale le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alla normativa prevista dal DPCM 13.11.2014, in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e della quale avevamo proprio ieri dato conto ai Consigli degli Ordini territoriali?
Crediamo di non sbagliarci nell’affermare che, ad oggi, molti degli Enti tenuti all’adeguamento, soprattutto le “micro PA” o i piccoli Enti locali, tra i quali possiamo annoverare anche gli Ordini territoriali non abbiano ancora portato a compimento l’opera di regolarizzazione, o forse non l’hanno neppure iniziata.
Impensabile quindi ritenere che la scadenza verrà rispettata.
E, ancorché la norma non preveda una sanzione per il mancato rispetto del termine, è evidente come le Pubbliche Amministrazioni non possano operare in regime di illegalità.
Si rende quindi indispensabile, e a nostro parere è l’unica soluzione possibile, una adeguata proroga del termine, così da consentire, a chi abbia già intrapreso la strada della digitalizzazione, di portarla a compimento, nel rispetto della normativa vigente, e a chi invece la stia per intraprendere, di cominciarla.
Sospendere l’efficacia del DPCM in attesa dell’emanazione delle nuove norme tecniche , come invece prevede la proposta di parere, non pare essere soluzione adeguata, perché, creando un vuoto normativo, esporrebbe gli Enti “virtuosi” ad una situazione di incertezza sull’opportunità di proseguire negli investimenti sulla digitalizzazione, bloccando di fatto, per un tempo che allo stato appare indefinito, la possibilità anche per tutti gli altri di intraprendere l’ormai irrinunciabile strada dell’innovazione.
E questo mal si concilia con l’esigenza di “fare presto”.
ALLEGATI:
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[1] Parere 3 ago 2016 approvato – PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE – Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).