LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOPO LA LEGGE 225/2016
In quest’articolo pubblicato sul sito FIIF, nel commentare tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che affrontavano il tema della prova che il concessionario deve offrire in giudizio della notificazione telematica della cartella esattoriale, si è fatto cenno all’art. 26 dpr 602/1973 che disciplina tale modalità di notificazione.
Sennonché, mentre redigevamo quel commento, è intervenuta una importante novella legislativa per effetto dell’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto esattamente dalla relativa legge di conversione (Legge 1 dicembre 2016, n. 225 , in SO n.53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n.282), che ha sostanzialmente unificato le modalità di notifica telematica in materia di accertamento con quelle che il concessionario adopera in materia di riscossione.
Per comprendere appieno tale novità ed i relativi profili di criticità interpretativa, è indispensabile riepilogare brevemente le vicende normative dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973. Il primo intervento normativo da considerare è quello di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) del DL 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176): tale norma prevedeva che all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma fosse inserito il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.".
Tale norma è stata poi modificata dall'art. 14 dlt 159/2015, il cui testo è il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82".
Il comma 2 di tale norma prevede che
"Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge":
tale differimento dell'entrata in vigore si riferiva quindi al solo meccanismo del deposito presso la Camera di Commercio, essendo possibile la notifica a mezzo posta certificata delle cartelle esattoriali in virtù della norma modificata nel 2010.
Sennonché l'art. 7-quater del d.l. 193/2016, in vigore dal 3/12/2016 ha nuovamente modificato
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col comma 9, l'art. 26 anzidetto: <<All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600">>: la norma richiama ora quindi l'art. 60 DPR 600/1973;
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col comma 6, l'art. 60 del dpr 600/1973, con la seguente previsione: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Come accennato e come appare evidente, il richiamo normativo dell’art. 26 del dpr 602/1973 all’art. 60 del dpr 600/73 mira ad unificare la disciplina delle notificazioni telematiche degli atti tributari in materia di accertamento e di riscossione.
E però, il comma 7 dello stesso articolo 7quater, in vigore dal 3/12/2016, stabilisce che il comma 6 (ovvero il novellato art. 60) si applica
"alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017.
Il dubbio interpretativo che ne deriva, e che di qui a poche righe dimostreremo insussistente, è se l’effetto di tale ginepraio normativo sia o meno quello di paralizzare la possibilità per i concessionari della riscossione di notificare le cartelle esattoriali nel segmento temporale che va dal 3 dicembre 1016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 193/2016) sino al 1° luglio 2017. Riteniamo che la risposta da dare a tale quesito sia negativa, dal momento che la seconda parte del comma 7 dell’art. 7-quater in commento prevede che
“Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Ne consegue che fino al 30 giugno 2016 continueranno ad applicarsi le modalità di notifica previste dall’art. 26 dpr 602/1973 così come vigente sino al 2 dicembre 2016, vale a dire nella versione quale derivante dall'art. 14 dlt 159/2015.
Feb 01 2017
Cartelle esattoriali e notifiche via posta certificata alla luce della L. 225/2016
1 Febbraio 2017
LE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOPO LA LEGGE 225/2016
In quest’articolo pubblicato sul sito FIIF, nel commentare tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che affrontavano il tema della prova che il concessionario deve offrire in giudizio della notificazione telematica della cartella esattoriale, si è fatto cenno all’art. 26 dpr 602/1973 che disciplina tale modalità di notificazione.
Sennonché, mentre redigevamo quel commento, è intervenuta una importante novella legislativa per effetto dell’art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto esattamente dalla relativa legge di conversione (Legge 1 dicembre 2016, n. 225 , in SO n.53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n.282), che ha sostanzialmente unificato le modalità di notifica telematica in materia di accertamento con quelle che il concessionario adopera in materia di riscossione.
Per comprendere appieno tale novità ed i relativi profili di criticità interpretativa, è indispensabile riepilogare brevemente le vicende normative dell’art. 26 del d.p.r. 602/1973. Il primo intervento normativo da considerare è quello di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) del DL 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176): tale norma prevedeva che all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma fosse inserito il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.".
Tale norma è stata poi modificata dall'art. 14 dlt 159/2015, il cui testo è il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82".
Il comma 2 di tale norma prevede che
"Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge":
tale differimento dell'entrata in vigore si riferiva quindi al solo meccanismo del deposito presso la Camera di Commercio, essendo possibile la notifica a mezzo posta certificata delle cartelle esattoriali in virtù della norma modificata nel 2010.
Sennonché l'art. 7-quater del d.l. 193/2016, in vigore dal 3/12/2016 ha nuovamente modificato
Come accennato e come appare evidente, il richiamo normativo dell’art. 26 del dpr 602/1973 all’art. 60 del dpr 600/73 mira ad unificare la disciplina delle notificazioni telematiche degli atti tributari in materia di accertamento e di riscossione.
E però, il comma 7 dello stesso articolo 7quater, in vigore dal 3/12/2016, stabilisce che il comma 6 (ovvero il novellato art. 60) si applica
"alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017.
Il dubbio interpretativo che ne deriva, e che di qui a poche righe dimostreremo insussistente, è se l’effetto di tale ginepraio normativo sia o meno quello di paralizzare la possibilità per i concessionari della riscossione di notificare le cartelle esattoriali nel segmento temporale che va dal 3 dicembre 1016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 193/2016) sino al 1° luglio 2017. Riteniamo che la risposta da dare a tale quesito sia negativa, dal momento che la seconda parte del comma 7 dell’art. 7-quater in commento prevede che
“Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Ne consegue che fino al 30 giugno 2016 continueranno ad applicarsi le modalità di notifica previste dall’art. 26 dpr 602/1973 così come vigente sino al 2 dicembre 2016, vale a dire nella versione quale derivante dall'art. 14 dlt 159/2015.