Il primo incontro tematico sul “Correttivo della Riforma Cartabia” ha riguardato i “Domicili Digitali e NotificheTelematiche”. Si pubblica la casistica presentata e relativa al combinato disposto ex artt. 137, co.7, cpc e 3-bis, co.2-3, L.53/1994.
- Il destinatario è soggetto all’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi
- Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante
- Il destinatario non risulta iscritto in alcun elenco pubblico
- La casella PEC del destinatario è satura e/o non può ricevere messaggi
- La casella PEC del destinatario, pur risultando da pubblici elenchi, non è attiva o non è funzionante
- La casella PEC del destinatario non è attiva o non è funzionante per causa non imputabile al destinatario
- Il destinatario ha iscritto un indirizzo non PEC
- Il destinatario è iscritto in INAD
- Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante e ricevente
- Il destinatario ha la casella PEC, ma la stessa risulta non funzionante o non ricevente
- Il destinatario ha la casella PEC ma la stessa non risulta ricevente per causa non imputabile al destinatario
- Il destinatario ha indicato in INAD un indirizzo non PEC
- Il destinatario ha eletto domicilio presso un domicilio digitale iscritto in un pubblico elenco o un domicilio digitale speciale in uno dei casi previsti dal cpc
- Il destinatario ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis , co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005,
- Il destinatario non è soggetto all’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi e NON ha eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005
- Il soggetto ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005
1. Il destinatario è soggetto all’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi
Casistica |
Obbligo di notifica PEC |
Deposito nell’area web |
Notifica con mezzi ordinari |
1.1 Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante |
SI |
NO |
NO |
1.2 Il destinatario non risulta iscritto in alcun elenco pubblico |
Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte) |
SI |
NO |
1.3 La casella PEC del destinatario è satura e/o non può ricevere messaggi |
Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l’avviso di mancata consegna* |
SI |
NO |
1.4 La casella PEC del destinatario, pur risultando da pubblici elenchi, non è attiva o non è funzionante |
Si, ma occorre tentare la notifica |
SI |
NO |
1.5 La casella PEC del destinatario non è attiva o non è funzionante per causa non imputabile al destinatario |
Si, ma occorre tentare la notifica |
NO, perché il mancato perfezionamento non è imputabile al destinatario |
Si procede nei modi ordinari |
Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte) |
SI |
NO |
2. Il destinatario è iscritto in INAD
Casistica |
Obbligo di notifica PEC |
Deposito nell’area web |
Notifica con mezzi ordinari |
2.1 Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante e ricevente |
SI |
NO |
NO |
2.2 Il destinatario ha la casella PEC, ma la stessa risulta non funzionante o non ricevente |
Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l’avviso di mancata consegna* |
SI |
NO |
2.3 Il destinatario ha la casella PEC ma la stessa non risulta ricevente per causa non imputabile al destinatario |
Si, ma occorre tentare la notifica |
NO |
Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) se la casella PEC è piena o comunque, in ogni caso in cui non sia funzionante |
2.4 Il destinatario ha indicato in INAD un indirizzo non PEC |
Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte) |
SI |
NO |
3. Il destinatario ha eletto domicilio presso un domicilio digitale iscritto in un pubblico elenco o un domicilio digitale speciale in uno dei casi previsti dal cpc
Casistica |
Obbligo di notifica PEC |
Deposito nell’area web |
Notifica con mezzi ordinari |
3.1 Il destinatario ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis , co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005, |
Si, ma solo per gli atti “endoprocessuali” ex art. 170 c.p.c. in tutti i casi previsti dal c.p.c. dopo il D.lgs. 164/2024 e per le impugnazioni (art. 330 cpc) |
SI, ma solo nei casi ex art. 170 c.p.c. ed in quelli riconducibili a tale norma |
Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) nei casi non riconducibili all’art. 170 c.p.c. (es. 480 c.p.c) |
3.2 Il destinatario non è soggetto all’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi e NON ha eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005 |
NO |
NO |
Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) |
3.3. Il soggetto ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005 |
SI, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l’avviso di mancata consegna* |
Se il soggetto ha eletto anche dd ex art. 170 cpc, SI |
“…altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” (330 co. 1, seconda parte) |
note.
- L’avviso di mancata consegna necessario per l’area web è quello previsto dall’art 8 DPR 68/2005, vale a dire quello che perviene al destinatario dopo le 24 ore dall’invio della PEC, non l’avviso di superamento del tempo massimo previsto al punto 6.3.5 delle specifiche PEC del 2.11.2005, che viene generato entro dodici ore dall’invio