Commento alla nota 17/6/2016 del Presidente Canzio

IL 17 giugno 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Canzio, ha diffuso una nota (link) che riproduce un avviso comparso due giorni prima sul sito www.cortedicassazione.it del seguente tenore:

«Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012  ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.

E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente:  di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione,  di differimento della trattazione,  di assegnazione alle Sezioni Unite). La  copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria,  viene sottoposta al Presidente Titolare ed è  inserita nel fascicolo».

Il riferimento all’art. 16-bis, DL 179/2012, per quanto volto a scongiurare i depositi di “atti introduttivi” in modalità telematica presso la S.C., ha fatto tuttavia sorgere il legittimo dubbio che le modalità di deposito delle istanze “non aventi immediata incidenza sul processo” dovessero essere quelle già in essere presso i Tribunali e le Corti d’Appello.

In realtà, come si è potuto appurare nei giorni immediatamente successivi, ciò cui la nota del 17 giugno fa riferimento è ben altra cosa e di portata certamente più limitata che non i “veri” depositi telematici, tattandosi di una modalità di consegna alternativa al telefax delle citate istanze: queste ultime, infatti, lungi dal confluire in un fascicolo telematico (non ancora istituibile attesa l’incompletezza dell’infrastruttura informatica della Corte di Cassazione) vengono stampate ed inserite nei fascicoli cartacei per essere poi sottoposte ai magistrati.

Le caselle di posta presso le quali è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo sono le seguenti:

seguenti:

 

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