Inclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili ai fini delle notifiche PEC da parte degli avvocati ai sensi della legge 53/1994.

Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Si trascrive qui di seguito la nota del Direttore Generale della Giustizia Civile, Michele Forziati del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) della Direzione Generale della Giustizia CIvile (Ufficio 1 – Affari civili interni)

Nel riscontrare una segnalazione dell'avv. Stefano Succi in merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, questa Direzione generale, premesso che, come evidenziato nella segnalazione, "l'articolo 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dall'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, non contiene più il richiamo al comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185", ha erroneamente affermato che non possa ritenersi "che l'attuale formulazione del citato articolo 16-ter sia il frutto di una "una mera dimenticanza del legislatore" e che, di conseguenza, l'indicePA dal 19.8.2014 non possa più essere considerato "pubblico elenco" ai fini" di cui sopra, e ciò "in quanto con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, è stata in realtà eliminata una inutile duplicazione all'interno dell'art. 16-ter del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, essendo la previsione del comma 8 dell'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, già contenuta nel comma 12 dell'articolo 16 del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, anch'esso richiamato" (così nella nota prot. DAG n. 106539.U del 7.6.2016).

In realtà, mentre con l'art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato istituito il cd. registro IPA – prevedendosi che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. (…)" – la norma dell'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina invece il cd. registro delle PA tenuto dal Ministero della giustizia al dichiarato fine "di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni", prevedendo che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti".
Orbene, così ricostruito il contesto normativo di riferimento, si deve ritenere che, a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 45-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – che ha eliminato dall'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il richiamo all'articolo 8, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – il cd. registro IPA non possa essere più considerato "pubblico elenco" ai fini di cui sopra. In tale ottica, la "duplicazione" cui si era fatto riferimento nella citata risposta deve intendersi riferita, dunque, ai registri e non alla (diversa) valenza ("pubblica" o meno) propria degli stessi.
In considerazione della delicatezza della questione, e al precipuo fine di evitare che il diverso orientamento espresso da questa Direzione generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l'utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione della presente nota, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari e presso i Consigli dell'ordine territoriali.

 

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