REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, PER LA CONCESSIONE DEL LOGO, DEL PATROCINIO GRATUITO IN FAVORE DI CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE FORENSE
Art. 1 – oggetto
Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei contributi da parte della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (nel seguito anche "FIIF" o “Fondazione”) per l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, altre manifestazioni assimilabili d'interesse forense e rispondenti alle finalità istituzionali della Fondazione, allo scopo, in particolare, di sostenere, favorire e diffondere la formazione nelle nuove tecnologie applicate ai processi giudiziari, nonché la conoscenza e la applicazione delle innovazioni più rilevanti per lo svolgimento della professione forense.
Il regolamento disciplina altresì la co-organizzazione con soggetti esterni e la concessione agli stessi dell'utilizzo del logo e del patrocinio gratuito della FIIF per tutte le iniziative rispondenti alle sue finalità istituzionali.
Art. 2 – Programmazione
2.1. Il Comitato Direttivo può adottare un programma annuale o pluriennale di iniziative per il sostegno della formazione, della conoscenza e della applicazione delle nuove tecnologie applicate alle attività processuali e delle innovazioni riguardanti l’esercizio della attività forense, nonché per l’attuazione degli scopi sociali della Fondazione.
2.2. A tal fine, potranno essere predisposti e divulgati bandi con la specificazione delle finalità da perseguire, della spesa prevista e dei requisiti per partecipare ad essi.
Art. 3 – Soggetti legittimati
3.1. Anche fuori dagli eventuali bandi di cui all'articolo precedente, le richieste di contributo possono essere presentate da:
- Consigli dell'ordine territoriali, loro consorzi, fondazioni o enti dagli stessi costituiti e controllati, loro Unioni distrettuali od interdistrettuali;
- istituzioni ed associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali;
- enti pubblici, enti privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi d'interessi diffusi per manifestazioni di rilevante interesse forense.
Art. 4 – Le modalità di presentazione delle domande
4.1. Alla richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, devono in ogni caso essere allegate le seguenti informazioni, corredate da eventuale
documentazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione della iniziativa.
- la dettagliata descrizione dell’interesse forense dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;
- l'illustrazione della rilevanza locale, distrettuale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con la indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;
- il programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, se del caso, il contenuto, il rilievo e gli obiettivi formativi;
- l'impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al Presidente della FIIF o ad un suo delegato;
- il bilancio preventivo delle spese e delle eventuali entrate preventivabili dell'iniziativa, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti;
- la qualità ed il numero dei partecipanti attesi, con specifica indicazione degli avvocati e praticanti avvocati;
- l'eventuale apporto a carico del soggetto proponente l'iniziativa;
- l'eventuale apporto a carico di soggetti diversi, con la illustrazione della loro natura, finalità ed ambito d'azione;
- la quantificazione e giustificazione del contributo richiesto;
- la sede (con specifica indicazione del numero dei posti previsto) e la data di svolgimento della iniziativa;
- la individuazione della struttura che curerà la gestione amministrativa, logistica e contabile della iniziativa;
- le indicazioni sulla natura giuridica del soggetto richiedente, delle finalità dallo stesso perseguite, sui rapporti col Consiglio dell'ordine forense territoriale, sulla capacità economica con la copia dei suoi ultimi bilanci consuntivo e preventivo;
- l'accettazione esplicita del controllo eventuale ai sensi del successivo art. 7.
4.2. La richiesta è assegnata dal Vice Presidente della Fondazione ad un consigliere componente del Comitato Direttivo per l’istruttoria ed il parere, da sottoporsi per l’approvazione al Direttivo stesso, con relazione anche verbale.
Art. 5 – criteri per la concessione del contributo
5.1. Il Comitato Direttivo della Fondazione preleva ed assegna i fondi dello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio tra le iniziative proposte in base ai seguenti criteri:
- ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense dell'iniziativa;
- concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;
- numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;
- gratuità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;
- entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;
- capacità economica del soggetto richiedente;
- accreditabilità (ovvero avvenuto accreditamento) agli effetti della formazione professionale continua;
- eventuale previsione della diffusione degli atti della iniziativa;
- economicità dell'iniziativa.
Art. 6 – termine di presentazione
6.1. Al fine di consentire una compiuta disamina, le richieste dovranno essere presentate almeno sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della iniziativa.
Art. 7 – Rendicontazione e controllo
7.1. La rendicontazione del contributo ricevuto per le finalità previste dal regolamento, con una relazione illustrativa delle attività svolte e dell'effettiva partecipazione all'evento, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa alla Fondazione, che potrà richiedere ogni documentazione, anche a campione, utile per verificare ogni elemento dall'iniziativa finanziata.
Art. 8 – Responsabilità
8.1. La FIIF rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
8.2. La FIIF non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato
contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.
8.3. La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per Ie quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.
8.4. I soggetti che ricevono contributi da parte della Fondazione per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di comunicazione con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della FIIF.
Art. 9 – Modalità di erogazione
9.1. Salve motivate eccezioni, il contributo concesso verrà erogato ad attività conclusa, dietro presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.
9.2. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.
9.3. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano state realizzate nei tempi previsti o lo siano state in misura e con modalità significativamente difformi rispetto al progetto sottoposto all'esame della Fondazione.
Art. 10 – La concessione del logo della FIIF
10.1. L'uso del logo della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense è di competenza piena ed esclusiva della Fondazione stessa.
10.2. L'autorizzazione all'utilizzo del logo può essere concessa, su istanza del soggetto interessato, esclusivamente per attività, anche continuative, e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di pubblicazioni e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali della Fondazione e che siano con questa coorganizzate.
10.3. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento.
10.4. Di norma, e salva motivata deroga, l'autorizzazione all'utilizzo del logo è concessa per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.
Art. 11 – Patrocinio gratuito
11.1. Il patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo, se autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, della FIIF, con I' espressa indicazione "con il patrocinio della FIIF”.
11.2. Di norma, e salva motivata deroga, il patrocinio gratuito è concesso per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.
11.3. La concessione del semplice patrocinio gratuito della Fondazione non da diritto a contributi finanziari, né comporta interventi di supporto organizzativo per lo svolgimento delle iniziative.
11.4. In ogni caso la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine della Fondazione.
Art. 12 – Entrata in vigore
12.1. Il presente regolamento entra in vigore, una volta approvato dal Comitato Direttivo della FIIF, dal giorno delle sua pubblicazione sul sito Internet della FIIF.