E’ stato pubblicato il 6 Ottobre scorso il provvedimento del DGSIA previsto dall’art. 37-bis L 11 Settembre 2020 n. 120, per i depositi in modalità telematica delle istanze di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. S
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 37-bis del DL 76/2020, introdotto dalla Legge di conversione n. 120/2020, “le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica”.
Ne consegue che TUTTE le istanze di liquidazione, anche quelle relative ai processi penali, dovranno adesso essere depositate attraversi la piattaforma Siamm-LSG (https://lsg.giustizia.it/), anche se, in alternativa al deposito attraverso tale piattaforma, negli uffici giudiziari ove è attivo il PCT è possibile continuare ad utilizzare gli usuali depositi telematici (art. 8 del provvedimento).
Sintetizzando: laddove è attivo il PCT è possibile optare per il deposito telematico ordinario o per la piattaforma LSG. In tutti gli altri casi (ivi inclusi i processi penali) il deposito delle istanze deve avvenire necessariamente attraverso tale piattaforma.
Il provvedimento prevede che le richieste di liquidazione vengano depositate attraverso l’esistente piattaforma SIAMM, ma che è adesso raggiungibile anche attraverso l’apposito pulsante nell’area ad accesso libero, e quindi nella parte bassa del Portale Servizi Telematici (pst.giustizia.it). E’ tuttavia prevedibile che in futuro prossimo tale funzionalità verrà spostata nell’area del Portale ad accesso autenticato, in modo tale da evitare l’accesso con le credenziali user e password, modalità di autenticazione questa che non sarà più consentita per i siti delle PP.AA. a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 24, comma 4, DL 76/2020.
La procedura è relativamente semplice e ripropone le modalità già utilizzate per gli utenti della piattaforma SIAMM.
- La domanda di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l’inserimento delle informazioni richieste dalla procedura e la possibilità di allegare due soli file contenenti la documentazione necessaria al giudice per l’esame della richiesta e quindi, oltre all’istanza ed alla nota spese, la documentazione preliminarmente inoltrata, in sede civile, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per la deliberazione del parere sull’ammissibilità o meno al patrocinio a spese dello Stato, l’attestazione di iscrizione dell’avvocato nell’elenco del Patrocinio a spese dello Stato, la documentazione reddituale etc.).
- I due file DEVONO essere creati nel formato PDF e non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
- L’istanza e file allegati vengono trasmessi all’ufficio giudiziario mediante l’uso della funzione “download” disponibile al termine della procedura, a cui fa seguito la generazione di un codice identificativo univoco e di un documento in formato PDF riassuntivo dei contenuti della richiesta.
- L’incaricato dell’ufficio giudiziario attraverso le funzioni del SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione) potrà accettare o rifiutare la domanda (dandone, in quest’ultimo caso, comunicazione alla parte interessata).
Si ricorda, infine, che a cura della DGSIA è stato pubblicato un manuale in pdf per il deposito delle istanze, reperibile a questo link.