LA FIRMA GRAFOMETRICA E I SUOI POSSIBILI UTILIZZI IN AMBITO GIUDIZIARIO

Un tema di sicuro interesse nell’ambito dello studio delle firme elettroniche è certamente rappresentato dalla firma grafometrica.

Tale tipologia di firma elettronica, contrariamente a quanto previsto ad esempio per la firma digitale, non trova una sua compiuta definizione nella legislazione interna e men che meno in quella comunitaria, sicché uno studio circa le sue possibili applicazioni in campo giuridico – processuale non può non partire da un approccio eminentemente tecnico.

In tale prospettiva, è possibile  definire la firma grafometrica come «un particolare esempio di firma elettronica ottenuta attraverso la trasposizione della propria firma olografa su un dispositivo elettronico»[1]: la particolarità di tale forma di sottoscrizione sta nel fatto che il tratto apposto sul dispositivo elettronico consente di registrare anche i dati biometrici del firmatario (es. posizione, pressione, inclinazione, accelerazione, tempo e velocità) alla stessa stregua di una indagine grafologica su firma tradizionale: trattandosi di dati, però, si pongono evidenti problemi di trattamento e custodia di questi.

Non a caso, ad oggi, l’unica fonte normativa che si è espressamente occupata di grafometria è il “provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria” adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 12 novembre 2014; del resto, come afferma la medesima Autorità, nell’allegato A del provvedimento in questione «i dati biometrici sono, infatti, dati personali, poiché possono sempre essere considerati come “informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (…)” prendendo in considerazione “l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona”. Rientrando, quindi, nell’ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lett. b), le operazioni su di essi compiute con strumenti elettronici sono a tutti gli effetti trattamento di dati personali».

Ciò detto, va subito notato che, in materia di sottoscrizioni elettroniche, il provvedimento in questione compie una scelta di campo certamente discutibile (e giuridicamente errata) laddove afferma che “si tratta di un caso in cui i dati biometrici non sono funzionali, come tutti quelli finora esaminati, al riconoscimento biometrico di un individuo (anche se sono possibili e sono stati riscontrati utilizzi in questo senso), ma sono incorporati all’interno di documenti informatici per realizzare, laddove ne ricorrano i presupposti tecnici e normativi, delle soluzioni di firma elettronica avanzata[2].  Si sancisce infatti un’equivalenza tra firma grafometrica e firma elettronica avanzata che per la verità non ha alcun fondamento giuridico. Invero, è noto come la FEA (acronimo spesso utilizzato per identificare la firma elettronica avanzata) non sia un prodotto ma un processo, all’interno del quale certamente possono essere utilizzate soluzioni di firma grafometrica ma anche altre tecnologie di sottoscrizione elettronica.

La precisazione è importante dal momento che se la firma grafometrica fosse una FEA tout court, il suo utilizzo, soprattutto in ambito contrattualistico e processuale, rischierebbe di essere pressoché nullo. Ricordiamo infatti che l’art. 21, comma 2 bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale consente la sottoscrizione con firma elettronica avanzata dei soli atti di cui all’art. 1350 numero 13) del codice civile, sicché attraverso una soluzione di FEA grafometrica non sarebbe possibile stipulare i contratti con oggetto (lato sensu) immobiliare previsti dai primi 12 numeri della norma in commento, mentre nell’ambito del processo civile telematico, l’art. 12 del Provv. DGSIA del 16/4/2014 (art. 11 DM 44/2011) prescrive obbligatoriamente la firma digitale (CAdES-BES o PAdES-BES) o la firma elettronica qualificata, di tal che non sarebbe possibile, a rigore, sottoscrivere un verbale d’udienza od anche una procura ad litem con una firma grafometrica.

Ai fini della nostra analisi, invece, la norma da prendere in considerazione e che potrebbe costituire la chiave per introdurre l’utilizzo della firma grafometrica negli indicati ambiti, è l’art. 25, II comma, CAD il quale prevede espressamente che “l‘autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico”. Al successivo comma si prevede invece che “l’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2[3].

Sulla base di tale norma è dunque possibile ipotizzare un’applicazione, per così dire, “processuale” della firma grafometrica, essendosi evidentemente in presenza di un pubblico ufficiale (il Giudice) che potrà attestare quanto richiesto dall’art. 25 CAD. Più precisamente se ne potrebbe ipotizzare l’utilizzo all’interno del processo civile telematico laddove il rito preveda la necessità che le parti private appongano la loro sottoscrizione alla presenza del magistrato. A ben pensare non si tratta di casi infrequenti, trattandosi di eventualità che si verifica nei caso di conciliazione giudiziale oppure, ancora di più, nei casi di manifestazione del consenso dei coniugi alla separazione consensuale, così come previsto dall’art. 711 c.p.c.: casi questi non interessati da una novella quale quella intervenuta sull’art. 207 c.p.c. ad opera dell ‘art. 45 comma 1 lett. c) del D. L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

In tali casi, allo stato attuale, la sottoscrizione delle parti private è chiaramente d’ostacolo alla formazione di un atto interamente digitale essendo intuitivamente ben difficile ipotizzare che i coniugi siano muniti di dispositivo per l’apposizione di una firma digitale o che lo siano coloro che stipulano un verbale di conciliazione giudiziale (a meno che ovviamente non svolgano professioni che richiedano l’utilizzo di simili devices – ma allo stato attuale di tratta di ipotesi residuali).

Il superamento di tale limite risulta però fondamentale soprattutto laddove si acceda ad una interpretazione sistematica dell’art. 40 del C.A.D che, per effetto dell’art. 2, comma 6 dello stesso provvedimento, renda obbligatoria la formazione ed il deposito telematico dei provvedimenti del Giudice, attesa l’inesistenza di una norma primaria che consenta al magistrati di redigere i propri provvedimenti in formato analogico e che, pertanto, autorizzi l’applicazione della clausola di salvezza ivi contenuta («salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»)[4].

Ricordiamo infatti che la norma in questione è tuttora “vittima” dell’art. 61 d. lgs. 179/142 che ha sospeso «l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014”, fatta salva ovviamente la facoltà di adeguarsi». Ciò implica peraltro che, una volta emanato il dpcm di aggiornamento delle regole tecniche sui documenti, l’obbligo di adeguamento previsto dal citato art. 40 CAD scatterà immediatamente a carico delle amministrazioni pubbliche e, secondo l’interpretazione qui propugnata (e condivisa), varrà anche per il mondo della giustizia[5].

Chiarito quanto precede non si può non precisare come già esista un caso in cui la firma grafometrica è utilizzata per raccogliere le volontà negoziali delle parti; ci riferiamo in particolare all’utilizzo della soluzione in questione da parte del notariato, che è in uso da circa un anno e che ha superato positivamente la verifica preliminare da parte del Garante Privacy[6].

La lettura di detto provvedimento è fondamentale ai fini dell’indagine che si sta esperendo, costituendo un ottimo paradigma per la realizzazione di un analogo sistema in ambito giudiziario e potendo trarre da esso utili indicazioni circa le prescrizioni da rispettare ove si volesse avviare un simile servizio. Tra le varie indicazioni appaiono in particolar modo degne di menzione quelle relative:

– al fatto che i parametri biometrici relativi alla sottoscrizione (posizione; pressione; inclinazione; accelerazione; tempo; velocità) verrebbero “asetticamente” acquisiti dal sistema, unitamente al tratto grafico della firma, contestualmente all’apposizione della firma stessa ad opera dei singoli utenti, venendo immediatamente cancellati dai dispositivi al termine delle operazioni di raccolta (senza possibilità, cioè, di una loro memorizzazione da parte di componenti hardware o software) e conservati solo nei registri informatici del Ministero della Giustizia, già di per sé molto sicuro sotto il profilo della tutela della riservatezza;

– al fatto che i dati raccolti (c.d. vettore biometrico) verrebbero immediatamente cifrati attraverso la chiave pubblica contenuta nel certificato digitale in uso ai notai (nel caso che ci occupa, ai magistrati – ndr) e utilizzata dall’applicativo gestionale installato sulle singole postazioni di firma, nonché “organizzati” e “trasformati” in una sequenza numerica in grado di impedire, tra l’altro, l’acquisizione di informazioni astrattamente suscettibili (anche solo in via ipotetica) di rivelare lo stato di salute degli interessati;

– al fatto che tali dati (criptati) verrebbero “incorporati”, unitamente all'”impronta” del documento sottoscritto (anch’essa cifrata), nel documento medesimo, successivamente sottoscritto dal notaio (nel caso che ci occupa, ai magistrati – ndr) a mezzo della propria firma digitale;

Il provvedimento in commento pone altresì l’accento sull’importanza della conservazione dei dati così acquisiti. Viene infatti significativamente apprezzato:

– che i documenti sottoscritti con firma grafometrica confluiscono in un sistema di conservazione a norma opportunamente protetto da misure di sicurezza fisiche e logiche, con accesso ai documenti riservato ai soli pubblici ufficiali;

– che l’accesso “in chiaro” ai dati biometrici contenuti nei suddetti documenti sarebbe consentito, invece, esclusivamente in caso di contenzioso e su richiesta dall’autorità giudiziaria.

L’Autorità Garante ricorda inoltre che il soggetto interessato dev’essere previamente informato circa l’utilizzo dei dati biometrici e che l’informativa dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice Privacy, dovendosi puntualizzare, in particolare, la finalità perseguita e la modalità del trattamento (anche enunciando, sia pure sinteticamente, le cautele adottate, i tempi di conservazione dei dati, l’eventuale loro centralizzazione). Fondamentale è poi l’aspetto della libertà di scelta; ai soggetti che non intendessero acconsentire al trattamento dovrebbero essere garantite opzioni alternative di sottoscrizione degli atti (firma digitale o qualificata; supporto cartaceo).

Alla luce delle considerazioni possiamo senza dubbio affermare che l’adozione di tecniche di firma grafometrica all’interno del PCT sarebbe utile per superare gli ultimi ostacoli alla completa digitalizzazione del processo e sarebbe certamente fattibile anche allo stato dell’arte dal momento che:

a) il prodotto finale (ovvero il documento sottoscritto con firma grafometrica delle parti e firma digitale del magistrato) sarebbe un documento PDF o PDF/A perfettamente in linea con le regole tecniche;

b) le disposizioni dell’art. 25 CAD possono trovare applicazione in ambito PCT ai sensi dell’art. 2, comma VI, CAD

A tal fine non si potrebbe però prescindere (come si è fatto sino ad oggi[7]) dall’adozione di un sistema di conservazione dei documenti informatici. Anche tali considerazioni rendono dunque evidente come sia davvero urgente che gli uffici giudiziari si dotino di sistemi di archivi digitali rispettosi del CAD e del dpcm 3 dicembre ’13.

 

 

 

 


[1] così F. DELL’AVERSANA, Documento e firme elettroniche: Dal Digitale alla grafometria, reperibile al seguente link:  http://www.notariato.it/sites/default/files/Notartel_interattivo_def_0.pdf

[2] LINEE-GUIDA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO E FIRMA GRAFOMETRICA, Allegato A al Provvedimento del Garante del 12/11/14, reperibile al seguente link: http://194.242.234.211/documents/10160/0/All+A+al+Provv.+513+del+12+novembre+2014+-+Linee-guida+biometria.pdf

[3] L’art. 24, II comma, CAD prevede che “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente

[4] In tal senso v. R. ARCELLA, Il Documento Informatico e la sua conservazione in Italia e in Europa, relazione alla Scuola Superiore di Magistratura tenuta il 3 aprile ’17, consultabile al seguente link: https://www.fiif.it/wp-content/uploads/2017/04/IL-DOCUMENTO-INFORMATICO-E-LA-SUA-CONSERVAZIONE-IN-ITALIA-ED-IN-EUROPA.pdf

[5] Tale interpretazione è ben espressa da R. ARCELLA nel documento citato, a pag. 10

[7] Per lo stato dell’arte in tema di conservazione dei documenti digitali del processo si veda l’articolo pubblicato sul sito della FIIF al seguente link https://www.fiif.it/adeguamento-sistemi-la-conservazione-11-aprile-dolce-dormire/

 

 

 

 

 

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