L’art. 494 c.p.c. consente debitore che voglia evitare il pignoramento di cose mobili due opzioni: la prima, cui si riferiscono i primi due commi dell’art. 494 c.p.c., è quella di procedere al pagamento della somma pari al precetto ed alle spese “con l’incarico di consegnarli al creditore“: in tal caso – prevede il comma 2 – egli “può fare riserva di ripetere la somma versata“.
Il terzo comma della citata norma gli permette invece di versare “nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse [delle cose mobili], come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi“.
La differenza tra i due casi consiste in ciò: nell’ipotesi di cui al primo (e secondo) comma l’Ufficiale Giudiziario consegna il danaro (o i titoli di credito), ricevuti dall’esecutato, direttamente al creditore, e non si avrà alcun pignoramento; nella seconda ipotesi, invece, l’Ufficiale Giudiziario è costituito custode delle somme (o dei titoli) che costituiscono l’oggetto del pignoramento individuato anche in applicazione del criterio ex art. 517, comma 2, c.p.c.
Orbene, in siffatta ipotesi troveranno successiva applicazione gli artt. 520 c.p.c. e l’art. 159 ter disp. att. c.p.c..
La prima norma prevede che “L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina”; la seconda norma individua nell’ipotesi anzidetta uno di quei casi in cui l’iscrizione a ruolo NON è eseguita dall’avvocato del creditore procedente ma dal Cancelliere su impulso dell’Ufficiale Giudiziario: “Quando l’istanza proviene dall’ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo 520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’ufficio il cancelliere“.
Ne consegue che, nel caso in cui il debitore esecutato versi nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario danaro contante o assegni (circolari) per un importo pari al credito aumentato dei due decimi, il creditore non dovrà “iscrivere a ruolo” il pignoramento ai sensi dell’art. 16 bis comma 2 DL 179/2012, ma dovrà invece procedere, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, ed a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni, versando il contributo unificato e l’istanza di assegnazione (anch’essa a pena di decadenza ex art. 497 c.p.c.).
Coerentemente a quanto previsto dall’art. 520 c.p.c., nel campo “dati del custode”, dovrà quindi essere indicato «Cancelliere del Tribunale di…».
Il termine ex art. 518 c.p.c. decorrerà dalla consegna del verbale di pignoramento, del titolo e del precetto, che avverrà comunque, ai sensi dell’ ultimo comma della citata norma, a mani del creditore procedente da parte dell’Ufficiale Giudiziario: quest’ultimo, poi, a norma del comma 1 dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c. provvederà a consegnare al cancelliere, ai fini dell’iscrizione a ruolo e dell’art. 520 c.p.c. solo “una copia dell’atto di pignoramento”, oltre ovviamente al danaro o ai titoli ricevuti dal debitore.
Da un punto di vista operativo del deposito in modalità telematica, quindi, lo “schema” da scegliere NON dovrà essere quello previsto per l’iscrizione a ruolo del pignoramento, ma l’ atto non codificato:
Andrà inserito i numero di R.G. che risulterà visibile dai registri informatici del Tribunale (la cancelleria iscriverà infatti il fascicolo avendo cura di inserire i dati dell’avvocato del creditore procedente):
Nel campo “descrizione” dell’atto non codificato si avrà cura di inserire un riferimento esplicito al deposito ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. per consentire al Cancelliere di descrivere adeguatamente l’evento nel SIECIC:
e l’atto principale dovrà consistere un una “nota di deposito”, dacché l’art. 159 ter disp. att. c.p.c. prevede, al comma 1, che la NIR sia redatta in siffatte ipotesi dalla parte diversa dal creditore che iscriva il fascicolo (nella specie, come detto, il Cancelliere).
Si avrà quindi cura di inserire il titolo, il precetto ed il verbale di pignoramento ex art. 494 c.p.c opportunamente attestati conformi ex art. 518 c.p.c..
Si segnala che l’inserimento di tali atti in busta, con lo schema “atto generico” può avvenire solo come “allegato semplice”, cui dovrà però aggiungersi necessariamente l’attestazione di conformità interna all’atto (ai sensi dell’art. 16 undecies, comma 2, DL 179/12) o con attestazione separata (ai sensi dell’art. 16 undecies, comma 3, DL 179/12), provvedendo infine alle consuete operazioni di firma, cifratura ed invio della busta telematica di deposito a mezzo PEC.