Come noto, l’art. 23, comma 9-bis del DL 137/2020, consente il rilascio delle copie esecutive dei provvedimenti presenti nei fascicoli telematici degli uffici giudiziari abilitati al PCT sotto forma di documento informatico, sottoscritto digitalmente dal cancelliere che, in tal modo, ne effettua il “rilascio” ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c.. La copia esecutiva dott ferri Terapia di Sostegno agli Sportivi può essere quindi estratta dall’avvocato ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012, anche come documento analogico, da corredarsi con le attestazioni di conformità previste da detta norma.
Le prassi locali hanno diffuso alcune “formule” di attestazione, miranti a preservare la garanzia di unicità del titolo esecutivo prevista dall’art. 476, comma 1, c.p.c., enfatizzando la qualità di pubblico ufficiale che l’avvocato riveste quando redige un’attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012. Va tuttavia incidentalmente rilevato che tale opzione ermeneutica non è in alcun modo condivisibile. Primariamente perché l’introduzione della facoltà di rilascio della copia esecutiva quale documento informatico e, quindi, in una forma che consente la riproduzione senza limiti della stessa, dovrebbe condurre alla conclusione che il divieto previsto dall’art.476 c.p.c. sia da considerarsi implicitamente abrogato in quanto ontologicamente in conflitto con la nuova scelta normativa. Ciò tanto più se si ponga mente al fatto: (i) che l’art.483 c.p.c. ammette il cumulo dei mezzi di espropriazione e la facoltà del debitore di opporsi all’esercizio abusivo di tale diritto; (ii) che l’art. 488 c.p.c. prevede l’autorizzazione a sostituire il titolo esecutivo con una copia autentica in qualsivoglia momento; (iii) ancor più radicalmente, che le modalità di introduzione delle procedure esecutive impongono il deposito solo di copie informatiche attestate del titolo esecutivo, lasciando quindi l’originale nella disponibilità del creditore per eventuali ulteriori iniziative. Appare quindi evidente che il divieto di cui all’art.476 c.p.c. risponde ad una esigenza anacronistica, ampiamente superata dalla stessa evoluzione normativa e degli strumenti posti a disposizione delle parti nel processo esecutivo. Merita poi di essere rilevato che il divieto di cui all’art.476 c.p.c. attiene alla “spedizione della copia esecutiva” che è atto del cancelliere e non certo all’attività di estrazione dal fascicolo informatico, di copia e di attestazione effettuata dal difensore del creditore. Non va sottaciuto infine che la dichiarazione di impegno chiesta all’avvocato nei “modelli” diffusi dalle prassi locali appare totalmente estranea al contenuto normativo dell’attestazione di conformità, per cui è lecito dubitare la sua riconducibilità alla qualità di pubblico ufficiale che l’avvocato riveste ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012.
In ogni caso, appare evidente che una dichiarazione di unicità del titolo, se può attagliarsi alla copia esecutiva al fine di soddisfare le richieste che in tal senso provengono soprattutto dagli Uffici NEP, non ha tuttavia senso alcuno se apposta sulla copia del titolo destinata alla consegna ai fini della notificazione, vale a dire su quella destinata a costituire la “copia conforme alla copia esecutiva”.
Il Gruppo di Lavoro FIIF ha conseguentemente elaborato i modelli di attestazione che seguono, distinguendo quello da utilizzarsi per la copia esecutiva da quello che va adoperato, invece, per la copia conforme (o per le copie conformi) alla copia esecutiva.
PER LA COPIA ESECUTIVA
Il sottoscritto Avvocato…. nella qualità di difensore di……., ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis comma 9–bis e dell’art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data … e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell’ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G. […] ed equivale alla copia esecutiva unica prevista dall’art. 476, co. 1, c.p.c.. [1]
PER LA COPIA CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA
Il sottoscritto Avvocato…. nella qualità di difensore di……., ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis comma 9–bis e dell’art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data … e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell’ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G. …., e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
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[1] Chi voglia pedissequamente osservare quanto previsto dalle prassi locali o dai decreti presidenziali emessi da alcuni Uffici giudiziari, potrà aggiungere, solo sulla prima copia esecutiva, il seguente “impegno”: «Il sottoscritto Avvocato dichiara altresì sotto la propria responsabilità, nel caso in esame quale pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012, che la presente copia analogica è la sola che intende azionare»