Statuto

nel testo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 15 novembre 2019 (1) (2) (3)

STATUTO
della
FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE

Art. 1
Costituzione e denominazione

1. E’ costituita la fondazione denominata “Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense” in sigla “FIIF” o, anche, “F.I.I.F.”.
2. La fondazione è ente di diritto privato.

Art. 2
Sede

1. La fondazione ha sede legale in Roma.
2. Per l’esercizio della sua attività, con deliberazione del Comitato Direttivo, la Fondazione può istituire ovunque, in Italia o all’estero, sedi distaccate di rappresentanza e sedi distaccate operative o amministrative.

Art. 3
Finalità

1. La fondazione è apolitica e aconfessionale.
2. Gli scopi primari della fondazione consistono nella innovazione e nell’aggiornamento tecnologico dell’Avvocatura e del Sistema giustizia.
3. In armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, la Fondazione persegue le seguenti finalità:
a) sviluppare lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la Pubblica Amministrazione;
b) promuovere la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Società dell’Informazione e della Comunicazione, dall’Information and Communication Technology (di seguito, per brevità, indicata IT o ICT);
c) favorire l’applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all’organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari, degli Avvocati;
d) promuovere la formazione nonché l’aggiornamento professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali altresì organizzando master, corsi di perfezionamento, di specializzazione e di alta formazione, anche riconosciuti in sede universitaria o riconosciuti o accreditati dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati membri dell’Unione Europea o da organismi internazionali e sovranazionali;
e) favorire lo studio e l’analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche dell’IT;
f) ricercare e diffondere l’applicazione di metodi di risoluzione delle controversie con l’ausilio strumentale della robotica, dell’eidomatica e, più in generale, l’automazione delle attività umane nell’ambito professionale e dei sistemi di intelligenza artificiale applicati alla giustizia;
g) svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.
4. La fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni di collaborazione e cooperazione con enti pubblici e privati, con Università pubbliche e private, con istituti di cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell’Unione Europea, degli stati membri dell’Unione Europea e di stati extracomunitari, partecipare a società, consorzi, associazioni, o fondazioni che perseguano finalità analoghe o afferenti a quelle istituzionali, e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l’attuazione dei suoi fini.
5. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, promozionale e finanziaria che sia ritenuto utile o necessario, incluse la pubblicazione e la commercializzazione di libri, dispense, giornali, periodici stampati o telematici o diffusi su sopporto audio o video o digitale, sia in formato analogico sia digitale; potrà organizzare master, corsi, convegni, seminari ed eventi e potrà gestire banche dati e siti web.
6. Nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di finanza e risparmio e sempre in funzione strumentale rispetto ai propri fini istituzionali la Fondazione, tra l’altro, potrà:
– acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dallo Statuto;
– sottoscrivere o acquistare partecipazioni e diritti connessi in società, consorzi ed enti;
– effettuare donazioni a fondazioni;
– accendere conti correnti e mutui, effettuare depositi, attivare carte di credito e di debito;
– richiedere ed ottenere finanziamenti, lasciti e altre liberalità, quote del gettito tributario e sovvenzioni;
– investire nelle forme che riterrà opportune i proventi delle proprie attività;

Art. 4
Rapporti con istituzioni

1. La Fondazione stabilisce convenzioni di collaborazione per attività conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell’Unione Europea, degli stati membri dell’Unione Europea e di stati extracomunitari.
2. La Fondazione può aderire e associarsi o federarsi ad enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o complementari alle proprie.
3. La Fondazione concorre con progetti propri ad attività finanziate dall’Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 5
Entrate

Le entrate della fondazione sono costituite da:
– quote e contributi dei sostenitori;
– contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari;
– quote contributi e sussidi per l’organizzazione di master, corsi, convegni, seminari ed eventi formativi;
– liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
– redditi derivanti dal patrimonio.

Art. 6
Finanziamento

1. La Fondazione è finanziata dal Consiglio Nazionale Forense con un’erogazione annua volta a determinarne la piena efficienza e la continuità operativa, in considerazione, anche progettuale e con riferimento al conto preventivo approvato dal Comitato Direttivo per ciascun anno.
2. Il Consiglio Nazionale Forense costituisce una dotazione iniziale per assicurare il funzionamento della Fondazione fin dalla sua istituzione.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, ove necessario e nelle forme consentite dalle norme vigenti, può mettere a disposizione della Fondazione locali, collaboratori, personale di segreteria, attrezzature ed altri mezzi.

Art. 7
Altre fonti di finanziamento

1. Purché compatibili con le finalità statutarie, la Fondazione può finanziare le proprie attività mediante contributi pubblici, statali o comunitari o di altri enti pubblici; mediante contributi privati; nonché attraverso il percepimento di quote d’iscrizione o di contribuzione a master, corsi, seminari ed eventi, ovvero la partecipazione alle spese legata all’offerta di servizi informatici e telematici avviati e prestati dalla Fondazione medesima.
2. La Fondazione richiede la concessione di contributi per attività di formazione iniziale e continua concorrendo con progetti propri o in collaborazione per progetti condivisi ad attività finanziate dall’Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione, aggiornamento professionale, innovazione, diritto delle nuove tecnologie e della comunicazione, di sicurezza delle informazioni, della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 8
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione iniziale costituenti il fondo di dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.
2. Il Comitato Direttivo cura che i proventi e i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.
3. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché i proventi e i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

Art. 9
Organi

1. Sono organi della fondazione:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Comitato direttivo;
– il Tesoriere;
– il Consiglio di amministrazione;
– il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutte le cariche in seno ai predetti organi sono onorifiche, salvo quelle dei componenti il Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti effettivi, per le quali potrà essere determinata dal Consiglio di amministrazione un’opportuna indennità.
3. Per la partecipazione all’attività della Fondazione, a tutti i componenti degli organi della stessa è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione all’esercizio delle loro funzioni.
4. Di ciascuna riunione degli organi collegiali della Fondazione viene redatto verbale, sottoscritto dal Segretario della riunione e da chi la presiede.

Art. 10
Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del CNF in carica; in caso di assenza o impedimento la carica è ricoperta dal vice presidente del Consiglio Nazionale Forense con maggiore anzianità.
2. ll Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione;
– convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
– può convocare il Comitato Direttivo;
– fissa l’ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni;
– sottoscrive gli atti e le delibere  e ne cura l’attuazione;
– cura l’osservanza del presente statuto.
3. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, nominato dal Comitato Direttivo le funzioni inerenti alla carica e i connessi poteri, anche di firma e di rappresentanza.
4. In casi di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, adottando ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza al Consiglio di amministrazione o al Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 11
Comitato Direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione più il Presidente.
2. I componenti elettivi del Comitato rimangono in carica per quattro anni e fino all’elezione dei nuovi componenti per il successivo quadriennio. Se un componente il comitato direttivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.
3. Il Comitato direttivo
a) elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente ed il Tesoriere
b) determina ed attua gli indirizzi tenendo conto di quanto proposto dal Consiglio di amministrazione,
c) realizza le attività istituzionali della Fondazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
d) definisce e delibera, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, l’approvazione di modifiche allo Statuto;
e) approva i Regolamenti interni;
f) nomina il Collegio dei revisori dei conti;
g) delibera, su proposta del Tesoriere, entro il 15 aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno solare precedente ed entro il 15 novembre di ogni anno il conto preventivo dell’anno successivo, e li trasmette al Consiglio di amministrazione;
h) predispone a fine anno una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate per l’anno successivo e la trasmette al Consiglio di amministrazione;
i) delibera la costituzione di Gruppi di lavoro, Commissioni e Gruppi di studio e ne nomina i componenti;
j) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
k) provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
l) provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
m) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Vice-Presidente o, per specifici incarichi, progetti o attività ad uno dei Componenti del Comitato, in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
4. Può essere convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, ogni qual volta lo ritengano necessario. La convocazione deve avvenire altresì quando non meno di due componenti ne facciano richiesta scritta, anche a mezzo e-mail, con indicazione dei temi da trattare.
5. Le riunioni del comitato direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:
a) che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e l’assenza di soggetti non legittimati, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
6. Le adunanze del comitato direttivo, convocate a mezzo e-mail o PEC almeno tre giorni prima, sono valide se partecipano almeno quattro componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di cinque componenti tra cui, necessariamente, il Presidente o il Vice-Presidente, o se ratificate nella riunione immediatamente successiva.
7. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente della Fondazione.
Le deliberazioni di modifiche statutarie sono adottate con la maggioranza di almeno cinque componenti tra cui, necessariamente, il Presidente o il Vice-Presidente.
Il voto è sempre palese.
8. Le decisioni del comitato direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i revisori dei conti effettivi e dai documenti sottoscritti, anche in forma non autografa, dai membri del comitato direttivo devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
9. Il Comitato adotta ogni deliberazione necessaria per l’esercizio delle funzioni della Fondazione. Delibera su proposta del Vice-Presidente o del Tesoriere l’organigramma, le assunzioni di personale, i contratti di lavoro autonomo, l’acquisto di attrezzature e di materiali occorrenti per il funzionamento e per le attività.
10. Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni a uno o più fra i propri membri, determinando i limiti della delega.
Non sono, comunque, delegabili i poteri di nomina, di modifica dello Statuto, di approvazione dei regolamenti e dei conti consuntivo e preventivo.
11. Sono attività, comunque riservate al Tesoriere e non delegabili:
– la gestione ordinaria economica dei conti e dei fondi della Fondazione, il pagamento degli stipendi di dipendenti e collaboratori, delle utenze, e dei beni costituenti il fabbisogno ordinario degli Uffici;
– il controllo e la verifica che i proventi e i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente;
– la predisposizione dei conti preventivi e consuntivi;
– l’attuazione ed il controllo con regolarità, sulle spese deliberate dal Comitato Direttivo.
12. Il Comitato nomina all’esterno dei propri componenti un Segretario che cura le formalità di convocazione e di verbalizzazione, ha potere di intervento senza voto, coopera all’attuazione delle delibere ed assiste il Vice-Presidente e, se richiesto, tutti gli Organi della Fondazione.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
b) dal Vice-Presidente della Fondazione;
c) dal Tesoriere della Fondazione;
d) dai Componenti del Comitato Direttivo della Fondazione;
e) dai Consiglieri in carica presso il Consiglio Nazionale Forense che non abbiano manifestato volontà contraria;
2. Chi siede nel Consiglio di amministrazione in ragione di più di uno dei presupposti di cui al precedente comma può essere computato una sola volta ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo e può esprimere un solo voto.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) designare e revocare i membri del Comitato direttivo vigilandone sull’attività;
b) promuovere gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della Fondazione;
c) approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno solare precedente proposto dal comitato direttivo;
d) deliberare, ove lo ritenga opportuno, sugli atti di straordinaria amministrazione ed accordare il nulla-osta per i soli atti che riguardino diritti reali su beni immobili, o che comportino uscite finanziarie o impegni di spesa superiori, per ciascun anno solare, ad euro 300.000,00 (trecentomila/00);
e) deliberare l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
f) deliberare gli incrementi del patrimonio;
g) promuovere le modifiche del presente Statuto;
h) deliberare un’opportuna indennità per i componenti del Comitato Direttivo e dei Revisori dei conti effettivi;
i) deliberare, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all’Autorità tutoria di dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art.27 c.c.;
j) nominare i liquidatori.
4. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno una volta all’anno; in seduta straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all’ordine del giorno, dal Vice-presidente del Comitato Direttivo, o da non meno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione o non meno di quattro del Comitato direttivo.
5. La convocazione, fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a mezzo PEC o e-mail a ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione, ritualmente convocate, sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due terzi dei componenti aventi diritto.
Alle adunanze partecipa il Segretario, senza diritto di voto a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.
7. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I soggetti convocati non facenti parte del Consiglio di amministrazione, ai quali viene specificatamente riconosciuto e verbalizzato diritto di tribuna o di intervento, partecipano senza diritto di voto.

Art. 13
Collegio dei revisori dei conti

1.Il Collegio è formato da tre membri effettivi e due supplenti, preferibilmente avvocati, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.
I componenti sono rinnovabili.
2. Il Collegio dura in carica 4 anni e, dopo la scadenza, esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Collegio.
3. E’ compito del Collegio controllare la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. Il Collegio forma, altresì, una relazione sul conto consuntivo, prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.
4. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato direttivo, elegge nel suo seno, un presidente; in caso di cessazione della carica per qualunque motivo, il presidente è sostituito dal membro supplente  con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo dei revisori dei Conti.
5. Il Tesoriere convoca il Collegio per il suo insediamento, ed almeno una volta all’anno per la trasmissione dei bilanci al fine della verifica delle attività di controllo e conformità.
6. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle medesime condizioni previste per il Comitato Direttivo

Art. 14
Gruppi di lavoro, Commissioni e Gruppi di studio

1. Il Comitato Direttivo può costituire Gruppi di lavoro, Commissioni interne e Gruppi di studio, sia strutturati sia per singoli progetti ed iniziative o a supporto degli stessi, avvalendosi di collaboratori o di membri esterni proposti dal Comitato stesso tra giuristi e tecnici di chiara fama nel diritto delle tecnologie e dell’innovazione, della sicurezza, della protezione dei dati personali;
2. Il Coordinamento dei gruppi di studio o di lavoro, la designazione e la revoca di collaboratori e membri spetta al Vice-Presidente che può delegare per iscritto, in tutto o in parte, tali attività ad un componente il Comitato Direttivo;
3. Il Comitato Direttivo stabilisce, con apposito Regolamento interno, i criteri generali di accesso a fondamento della composizione, le norme deontologiche specifiche per la permanenza, ispirate ai criteri di moralità, imparzialità. indipendenza politica e finanziaria;
4. Il Comitato Direttivo vigila sull’operato dei Gruppi di lavoro, delle Commissioni e dei Gruppi di studio, ne approva indirizzo, attività, produzioni documentali e risultati; propone al Vice-Presidente la designazione e la revoca di collaboratori e membri.

Art. 15
Statuto e regolamenti.

1. La Fondazione è retta del presente Statuto e da regolamenti interni approvati dal Comitato Direttivo.
2. Il Consiglio di amministrazione può esprime un parere di indirizzo sui Regolamenti interni e formula proposte concernenti l’esercizio delle attività istituzionali della Fondazione.

Art. 16
Disposizione transitoria

1. La Fondazione, dall’inizio del suo funzionamento e su semplice indicazione del Consiglio Nazionale Forense, assume le funzioni ed i compiti, in precedenza svolti da articolazioni del Consiglio Nazionale Forense o da commissioni dallo stesso costituite, che rientrino nell’oggetto della Fondazione medesima ed acquisisce i beni e i diritti relativi alle connesse attività.

Art. 17
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di fondazioni, in quanto compatibili con il rilievo pubblicistico delle finalità istituzionali.

 

(1) Nel testo approvato con delibera del 21 novembre 2013 – Repertorio N. 16531 Raccolta N. 5153 – che ha modificato gli articoli 11 punto 1 lettera e), e 12 dello Statuto.
(2) successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 settembre 2015 e consolidato il 22 gennaio 2016 – in Repertorio 2025, Raccolta N. . 1441 registrato in Roma il 31/10/2017 N.3388 Serie 1T.
(3) successivamente modificato – nella versione attualmente vigente e qui pubblicata -con Delibera del Consiglio di Amministrazione 15 novembre 2019 al Repertorio n. 3681 Raccolta 2587  registrato in Roma il 28/11/2019 N.3500 Serie 1T.

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